LA LEGITTIMITA' DELLA DIFESA PERSONALE

secondo le leggi italiane vigenti
Premessa
Con l'espressione "difesa personale" - giuridicamente non corretta ma ormai d'uso comune - s'intende, in generale, la reazione di chi, fatto oggetto di un'aggressione, cerca di proteggere la propria incolumità, con una colluttazione fisica più o meno violenta.
Residuo d'autotutela concesso dallo Stato al cittadino, la difesa personale non è però lasciata alla più ampia arbitrarietà dell'aggredito, il quale non è autorizzato a vestire i panni di un Rambo o di un Giustiziere della Notte.
Se le discipline sportive di combattimento, traendo il proprio bagaglio tecnico dalle arti belliche occidentali ed orientali, hanno definito un sistema di regole che, incanalando in un contesto controllabile l'aggressività dei contendenti, ne permettesse l'accettabilità e la diffusione sociale, a maggior ragione è stato necessario per la difesa personale stabilire una norma generale che ne giustificasse in determinate situazioni la legittimità.
Non è perentorio affermare che la violazione, più o meno consapevole, di tale norma generale espone l'aggredito a non trascurabili conseguenze penali e civili.
Come dire: passare dalla ragione al torto, con tutto ciò che ne consegue!
La mancanza d'informazioni specifiche sul tema, seppure scusabile nel comune cittadino - benché la legge non ammetta ignoranza - è di certo criticabile nei praticanti degli sport di combattimento, ma addirittura ingiustificabile negli insegnanti che propongono agli ignari allievi dei corsi di difesa personale programmi tecnici interessanti - ed a volte efficaci - ma del tutto carenti di un qualsiasi riferimento alle leggi nazionali vigenti.
Prendendo l'avvio da questa considerazione il presente compendio non ha la pretesa di esaurire tutte le questioni legali connesse alla difesa personale; si propone solo di fornire una prima e sufficiente informazione, rinviando l'approfondimento della materia allo studio dei numerosi e qualificati testi giuridici esposti sugli scaffali delle librerie.
Terminologia fondamentale
Prima di esaminare le fonti giuridiche, è opportuno acquisire una terminologia di base, con riferimento alle espressioni ed ai concetti ricorrenti.
Aggressione: azione violenta effettuata da una o più persone nei confronti di altre, che può configurarsi in diversi tipi di reato in base all'evento, alle modalità, alle finalità (omicidio, lesione personale, rapina, ecc.).
Delitto: atto illecito che determina danno ad altri ed obbliga il soggetto agente a sottostare alla pena (ergastolo, reclusione, multa).
Delitto colposo: evento dannoso o pericoloso, previsto ma non voluto dall'agente, che si verifica per negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Delitto doloso: evento dannoso o pericoloso previsto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione od omissione.
Delitto preterintenzionale: evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente.
Esimente: causa d'esclusione del reato.
Evento putativo: fatto erroneamente supposto.
Lesione personale: processo patologico, acuto o cronico, che determina un'apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo fisico (malattia nel corpo) e dell'organismo psichico (malattia nella mente che determina un turbamento nelle funzioni intellettive o della volontà).
Omicidio: azione che provoca la morte di una persona.
Percossa: azione violenta che provoca nella vittima solo sensazioni passeggere di dolore con stati patologici temporanei più lievi della lesione personale.
Querela: iniziativa legale attuata da persona offesa da un reato per il quale non debba procedersi d'ufficio.
Reato: azione antigiuridica contro un interesse protetto dalla norma penale (la salute, la proprietà, il domicilio, l'onore, ecc.) e che pertanto è punibile; comprende il delitto e la contravvenzione.
Rissa: violenta lite o contesa cui partecipino almeno tre persone, con reciproco scambio di azioni aggressive.
Scriminante: causa di non punibilità.
Principi giuridici fondamentali
1- I Codici - Il Codice Penale e quello Civile sono, anche per la difesa personale, le fonti primarie di riferimento; di seguito si evidenziano gli articoli basilari.
Art.52 cod. pen. - Difesa legittima. - Non è punibile chi ha commesso il fatto (qualificato in genere come delitto), per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionale all'offesa.
Art.55 cod. pen. - Eccesso colposo. - Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli...52 (ed altri)... si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'azione dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Art. 185 cod. pen. - Restituzione e risarcimento del danno - Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.
Art.2043 cod. civ. - Risarcimento per fatto illecito. - Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altrui un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Art.2059 cod. civ. - Danni non patrimoniali - Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
Art.2044 cod. civ. - Legittima difesa - Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.
2- La giurisprudenza - Nel corso degli anni, gli articoli precedenti - ed altri - hanno trovato concreta applicazione da parte degli Organi giudicanti; si è formata così una cospicua raccolta di sentenze dalla quale sono state estratte solo alcune di esse, emesse dalla Cassazione Penale e ritenute particolarmente significative per i preziosi chiarimenti che apportano.
Sentenza n. 8999 del 3 ottobre 1997, Sezione I
"I presupposti essenziali della legittima difesa - scriminante ammessa nei confronti di tutti i diritti, personali e patrimoniali - sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima; mentre la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, all'inevitabilità del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa. (" ...requisiti quest'ultimi da accertare nell'ordine indicato, nel senso che la mancanza dell'antecedente rende superflua la verifica del successivo" Sent. n.5107/1984, Sez. I). L'eccesso colposo sottintende, a sua volta, i presupposti della scriminante col superamento dei limiti a quest'ultima collegati; per stabilire se nel commettere il fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima identificare i requisiti comuni alle due figure giuridiche, poi il requisito che le differenzia: accertata l'inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio-temporale e personale, occorre procedere ad un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art.55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta reattiva volontaria, la quale certamente comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante."
Sentenza n.85 del 7 gennaio 1983, Sez. V
"Non può essere riconosciuta la legittima difesa per mancanza dell'estremo della involontarietà del pericolo, a chi si è posto nella condizione ritenuta pregiudizievole per aver accettato una sfida con conseguente esposizione volontaria all'evento dannoso che si poteva evitare."
Sentenza n.9256 del 12 ottobre 1993, Sez. IV
"In tema di legittima difesa, la reazione è necessaria quando è inevitabile vale a dire non sostituibile da un'altra meno dannosa, ugualmente idonea ad assicurare la tutela dell'aggredito. Ne consegue che l'allontanamento di costui, se non fa correre pericolo a terzi, deve essere la soluzione obbligata, in quanto la reazione è pur sempre un atto violento al quale si deve ricorrere come Extrema, davvero inevitabile, ratio per salvare un bene, e non per sacrificare l'onore."
Sentenza n.3376 del 12 aprile 1985, Sez. V
"Anche il provocatore può versare in stato di legittima difesa se il provocato ecceda nella reazione, sì da creare necessità di difesa."
Sentenza n.2032 del 17 marzo 1983, Sez. I
"In tema di legittima difesa, l'attualità del pericolo non permane dopo che l'aggressione al diritto sia cessata per qualsiasi motivo, per cui se il titolare del diritto violato ciononostante passi all'offensiva, non può più invocare a suo favore la particolare situazione che caratterizza l'esimente in questione. (Nella specie, l'aggressore si era allontanato voltando le spalle all'aggredito)."
Sentenza n. 500 del 24 gennaio 1983, Sez. V
"In tema di legittima difesa l'estremo della proporzione tra la difesa e l'offesa deve sussistere con riferimento sia ai mezzi che alla natura sostanziale dei beni giuridici che si intendono tutelare."
Sentenza n.5414 del 9 maggio 1992, Sez. I
"Ai fini della configurabilità della legittima difesa putativa è necessario che la pretesa opinione dell'esistenza del pericolo, da parte dell'agente, trovi una logica giustificazione nell'esistenza di una situazione di fatto che possa determinare la necessità di un'azione difensiva, non essendo sufficienti né lo stato d'animo dell'agente né il semplice timore di costui che altri commetta un fatto lesivo del suo diritto o sia una persona pericolosa."
Sentenza n.6631 del 16 luglio 1984, Sez. IV
"Nell'ipotesi in cui l'aggressore resti danneggiato dalla reazione di chi, agendo in stato di legittima difesa, incorre in eccesso colposo, il fatto dell'aggressore, avendo provocato la reazione difensiva della vittima, deve considerarsi come causa mediata del danno a lui cagionato dall'aggredito per cui trova applicazione l'art.1227, primo comma, cod. civ., che stabilisce una ragionevole diminuzione del risarcimento nel caso del concorso del fatto colposo del danneggiato."
In sintesi.
Partendo dal principio che ogni azione violenta non è ammessa dallo Stato, si può ragionevolmente affermare che affinché esista la legittima difesa (unica causa di giustificazione di un'azione violenta!) occorre che l'aggredito, esposto al pericolo reale ed attuale di veder leso un suo diritto giuridicamente tutelato (incolumità fisica e mentale, libertà individuale, morale e personale, domicilio, possesso di beni mobili ed immobili, ecc.), non potendo far altrimenti, ricorre allo scontro fisico (n. b.: nella presente trattazione è volutamente escluso ogni riferimento all'uso di armi!), ma senza provocare nell'aggressore più danni di quelli che avrebbe subito se non si fosse opposto all'azione delittuosa.
E' bene precisare che la reazione difensiva è ammessa anche per tutelare un diritto di terzi; infatti, si tratta ancora di salvare un bene giuridico a costo del sacrificio di un altro.
Nel caso di reazione involontariamente eccessiva, l'aggredito o l'agente risponde di delitto colposo, delle pene relative e dell'obbligo del risarcimento civile del danno, seppure quantificato in misura ridotta.
Invece, accettando una sfida (poteva andarsene, ma non lo ha fatto!), reagendo per rappresaglia (ha raggiunto l'aggressore in via di allontanamento dal luogo, dopo essere stato colpito e lo ha a sua volta aggredito!), superando consapevolmente il rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa, ovvero tra il danno ipoteticamente atteso e quello arrecato (dopo aver neutralizzato l'attacco ha proiettato a terra l'aggressore colpendolo con una gragnola di calci e pugni!), il soggetto non gode più della giustificazione della legittima difesa, ma commette un delitto doloso, esponendosi alle inevitabili maggiori pene ed agli obblighi del risarcimento completo dei danni.
Gli esempi evidenziati in corsivo e tra parentesi sono solo alcune situazioni-limite, non esaurendo ovviamente tutte le casistiche possibili
Nella realtà l'esistenza dei presupposti di legittimità indicati viene valutata caso per caso ricostruendo il più correttamente possibile - attraverso dichiarazioni, testimonianze e rilevamenti - l'esatto svolgimento dei fatti affinché la magistratura giudicante possa infine esprimere un giudizio giusto.
Analizziamo ora quali danni potrebbero essere provocati da uno scontro fisico e le diverse conseguenze di natura penale.
A.     PERCOSSA: (art.581 c.p.) stato patologico del corpo più lieve della lesione personale; perseguibile a querela della persona offesa; punita con la reclusione fino a 6 mesi o multa fino a £600.000.
B.     LESIONE PERSONALE:
   1.     lievissima: (art.582, 2° comma c.p.) malattia con durata inferiore a 20 giorni, perseguibile a querela; punita con la reclusione da 3 mesi a 3 anni (sanzioni sostitutive ex art.53 e segg., Legge 689/91); se colposa (art.590, 1° comma c.p.) è punita con la reclusione fino a 3 mesi (sanzioni sostitutive) o multa fino a £600.000.
   2.     comune: (art.582, 1° comma c.p.) malattia con durata superiore a 20 giorni ma non superiore a 40; perseguibile d'ufficio; punita con la reclusione da 3 mesi a 3 anni (sanzioni sostitutive); se colposa è perseguibile a querela e punita come nel caso 1.
   3.     grave: (art.583, 1° comma c.p.) a) malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o incapacità di attendere alle normali occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni; b) fatto che produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; perseguibile d'ufficio; punita con la reclusione da 3 a 7 anni; se colposa (art.590, 2° comma c.p.) è perseguibile a querela e punita con la reclusione da 1 a 6 mesi o multa dal £240.000 a £1.200.000.
   4.     gravissima: (art.583, 2° comma c.p.) a) malattia certamente o probabilmente insanabile; b) perdita di un senso; c) perdita di un arto o mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso; perseguibile d'ufficio e punita con la reclusione da 6 a 12 anni; se colposa (art.590, 2° comma c.p.) è perseguibile a querela e punita con la reclusione da 3 mesi a 2 anni o multa da £600.000 a £2.400.000.
C.     OMICIDIO: (art.575 c.p.) perseguibile d'ufficio e punito con la reclusione superiore a 21 anni; se preterintenzionale, (art.584 c.p.) come evento imprevisto nei reati di percossa e di lesione personale, la reclusione è compresa tra 10 e 18 anni; se colposo (art.589, 1° comma c.p.) la reclusione è compresa tra 6 mesi e 5 anni.
Il reato di Rissa, (art.588 c.p.) solo per avervi partecipato, è perseguibile d'ufficio e punito con multa fino a £600.000; ma se nella rissa, o immediatamente dopo ed in conseguenza di essa, qualcuno rimane ucciso o riporta lesioni personali la pena prevede la reclusione da 3 mesi a 5 anni (art.588, 2° comma c.p.).
Le pene sopra elencate possono subire aumenti o diminuzioni, a seguito di valutazione in giudizio delle circostanze aggravanti o attenuanti, oppure a seguito di procedimenti speciali.
Per quanto riguarda la quantificazione civile del danno si cita la Sentenza n.6134, 26 novembre 1984, della Cassazione Civile:
"Il risarcimento dovuto per la lesione del bene della salute, che costituisce oggetto di autonomo diritto primario ed assoluto (art.32 Costituzione), non può essere limitato alle conseguenze che incidono sull'attitudine a produrre reddito, ma deve comprendere anche il cosiddetto danno biologico - inteso come la menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata - in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, il quale è suscettibile di liquidazione equitativa e costituisce una species del danno ingiusto ex art.2043 cod. civ., al pari delle tradizionali categorie del danno patrimoniale, comprendente le menomazioni del complesso dei rapporti giuridici patrimoniali che fanno capo al soggetto e del danno non patrimoniale, ristretto alla nozione classica della somma delle sofferenze, fisiche e morali, conseguenti al torto subito e risarcibile nei limiti dell'art.2059 dello stesso codice."
Anche se non del tutto pertinente alla legittima difesa, è comunque interessante riportare un articolo apparso nella cronaca regionale del quotidiano Corriere di Ascoli Piceno - La Gazzetta del Piceno - Marche, 5 giugno 1998:
"Ancona - Colpì al volto l'avversario durante una partita di calcio, causandogli la rottura di sei denti. Il calciatore XY durante un'azione di gioco rifilò una gomitata al volto di un avversario; XY venne espulso e squalificato dall'arbitro per quattro giornate. Ma l'episodio ebbe uno strascico giudiziario tanto che la Procura di Ancona chiese ed ottenne il rinvio a giudizio di XY con l'accusa di lesioni volontarie. A distanza di due anni dai fatti, XY è stato condannato dal Tribunale di Ancona a pagare un'ammenda di 400 mila lire per lesioni colpose gravi e ad un risarcimento danni pari a 15 milioni".
Poteva andare peggio a XY se non fosse stata riconosciuta in sede di giudizio la colpa, in altre parole la non volontà di creare il danno, rispetto all'iniziale accusa di delitto doloso!
Ancor più interessante è la recente Sentenza n. 1951/2000 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha trovato ampio spazio nella cronaca giornalistica nazionale per il dibattito accesosi sulla definizione di fallo da gioco, rischio consentito, illecito sportivo,
"Nel corso della partita di pallacanestro tra le squadre del Lerici e del Sarzana il giocatore D. R. subiva un colpo alla mandibola che gli procurava una frattura all'angolo mandibolare destro. Si rese necessario un intervento chirurgico che comportò una incapacità complessiva di attendere alle proprie occupazioni di trenta giorni. Si appurava che in una fase di gioco c. d. fermo, perché si aspettava una rimessa laterale del pallone, il giocatore R. L. sferrò un pugno all'avversario. Con sentenza del 10 aprile 1997 il Pretore di Sarzana, ritenuto il fatto volontario, condannava R. L. per il delitto di lesioni di cui all'art.582 (lesione personale dolosa) cod. pen. alla pena di mesi due di reclusione, con i benefici di cui agli artt.163 (sospensione condizionale della pena) e 175 (non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale) cod. pen., oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile D. R. ed al pagamento delle spese processuali. La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 22 settembre 1998, dopo aver escluso il caso fortuito ed avere ritenuto la sussistenza del dolo, confermava la decisione di primo grado e condannava l'appellante R. L. a pagare le maggiori spese ed a rifondere le spese sostenute dalla parte civile. Avverso tale sentenza R. L. proponeva ricorso per Cassazione che rigettava il ricorso e condannava il ricorrente a pagare le spese del procedimento."
Più chiaro di così!!!
Conclusioni
Al termine di questo breve studio si potrebbe aprire un'ampia discussione che vedrebbe ognuno di noi sostenere le proprie convinzioni sulla giustezza o meno delle leggi italiane; alcuni auspicherebbero una maggiore libertà d'azione, o meglio di reazione, altri invece una maggiore presenza delle Forze dell'Ordine, e così via.
Non è questa l'occasione.
Le leggi, frutto di una particolare evoluzione e sensibilità sociale, finché in vigore debbono essere conosciute e rispettate.
Solo partendo da tale consapevolezza si potranno esaminare numerose altre questioni correlate, quali ad esempio:
- la necessità di insegnare la difesa personale;
- il target al cui rivolgersi e l'età dell'allievo;
- i comportamenti preventivi per evitare situazioni di pericolo;
- le soluzioni tecniche più efficaci in termini di facilità e ripetitività d'esecuzione;
- i diversi ambiti d'applicabilità della difesa personale (le Forze militari e dell'Ordine, gli Operatori sanitari, la Vigilanza privata, le Attività professionali e d'impresa, la vita sociale di relazione, ecc.).
Lungi dal fornire la personale risposta, le soluzioni sono lasciate alla responsabilità ed alla capacità degli insegnanti tecnici e degli esperti.
Il confronto successivo tra le diverse opinioni non mancherà di apportare un positivo contributo alla conoscenza della materia, innalzandone sicuramente il livello qualitativo generale, a beneficio dell'intera collettività sportiva e sociale.
Costantino Brandozzi, Maestro 5° dan Karate
3° dan kenjutsu (Katori Shinto Ryu), 2° dan iaido (Hoki Ryu).
Delegato Provinciale Ascoli Piceno FiJLKAM
Membro Giunta Provinciale CONI Ascoli Piceno
Direttore Tecnico Karate Club Ascoli Piceno.

(tratto dal sito della FIJLKAM MARCHE)